DISEGNO DI LEGGE n. 157 XIX LEGISLATURA

ISTITUZIONE ZONA FRANCA GIOVANI

ISTITUZIONE ZONA FRANCA GIOVANI
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DISEGNO DI LEGGE n. 157 XIX Legislatura

Articolo 1

(Istituzione e durata della Zona Franca Giovani)

  1. Al fine di facilitare l’inclusione dei giovani nel mondo del lavoro, promuovere la costituzione di nuove imprese e valorizzare il potenziale di innovazione di cui i giovani sono promotori, incentivandone l’imprenditorialità, nonché al fine di favorire in maniera innovativa l’utilizzo di spazi, siti industriali, aree abbandonate o sottoutilizzate a causa della crisi economica, e il ricorso a processi di cambiamento e trasformazione dei sistemi produttivi, è istituita la Zona Franca Giovani, di seguito denominata “ZFG”.
  2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l’istituzione della ZFG.
  3. La durata della ZFG è di 7 anni, salvo proroga che può essere concessa per una sola volta per ogni singola attività e per un massimo di ulteriori 7 anni.

Articolo 2

(Definizione di Zona Franca Giovani)

  1. Ai fini della presente legge, per “ZFG” si intende un luogo d’incontro, in quanto spazio fisico o virtuale e di interazione trai giovani finalizzato alla elaborazione di idee, all’apprendimento, al lavoro e alla creazione di reti di collaborazione.
  2. La ZFG è istituita nelle aree industriali o artigianali, nel rispetto delle destinazioni contenute nei piani urbanistici vigenti nei comuni.

Articolo 3

(Finalità della Zona Franca Giovani)

  1. La creazione della ZFG è finalizzata:
    a. a promuovere l’imprenditorialità giovanile e favorire l’inclusione dei giovani;
    b. a offrire uno spazio nel quale i giovani possano incontrarsi per scambiarsi idee, esperienze e dove possano sviluppare la capacità di  collaborare, di ideare e di progettare;
    c. a valorizzare il potenziale di innovazione dei giovani e finalizzarlo alla creazione di attività imprenditoriali;
    d. ad affiancare i giovani attraverso la concessione di fondi, anche Europei, il cui utilizzo venga finalizzato esclusivamente all’attività imprenditoriale;
    e. a supportare i soggetti operanti nella ZFG medesima, favorendo le operazioni di compensazione, attraverso il coinvolgimento di uno o più istituti di credito,  nella regolazione dei reciproci rapporti debito e credito;
    f. alla riqualificazione urbana di edifici e siti industriali, di aree abbandonate o sottoutilizzate, con agevolazioni e incentivi  per i proprietari degli immobili.

Articolo 4

(Ambito oggettivo e servizi della Zona Franca Giovani)

  1. Ai fini dell’istituzione di una ZFG i Comuni individuano uno spazio urbano, come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 2, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana, da destinare ai soggetti di cui all’articolo 5.
  2. All’interno di una ZFG sono garantiti una serie di servizi tra cui, a titolo semplificativo e non esaustivo:
    a. uno spazio di condivisione del lavoro con postazione e connessione in spazio aperto;
    b. un’ Area relax  con connessione internet e somministrazione di alimenti e bevande;
    c. eventi musicali, teatrali, letterali;
    d. servizi di consulenza fiscale, legale e amministrativa alle nuove imprese in collaborazione con L’Agenzia delle Entrate;
    e. servizi di formazione;
    f. incontri con le istituzioni;
    g. una sala riunioni;
    h. piani commerciali;
    i. servizi di contabilità e consulenza fiscale;
    l. servizi di comunicazione, di attività promozionale e di commercializzazione;
    m. servizi di affiancamento;
    n. un domicilio per le imprese internazionali;
    o. sportelli informativi universitari;
    p. sostegno alle start –up.

Articolo 5

(Ambito oggettivo e servizi della Zona Franca Giovani)

  1. Possono far richiesta di aderire alle ZFG:
    a. i liberi professionisti che abbiano un’età inferiore ai trentacinque anni;
    b. le Imprese individuali i cui titolari abbiano un’età inferiore ai trentacinque anni;
    c. le Società di persone e Società di capitali, la cui costituzione è avvenuta nei quattro anni antecedenti l’approvazione della presente legge, i cui soci, detentori di almeno l’80% del capitale sociale, abbiano un’età media inferiore ai trentacinque anni;
    d. le società cooperative;
    e. le Società a responsabilità limitata di diritto Europeo (societas privata europaea – SPE - e societas unius personae – SUP -), i cui soci, detentori di almeno l’80% del capitale sociale, abbiano un’età media inferiore ai 35 anni;
  1. I soggetti di cui al comma 1, beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente Legge, mantengono la sede legale ed operativa della propria attività per tutta la durata della ZFG.

Articolo 6

(Collaborazione all’interno della Zona Franca Giovani)

  1. Le forme di collaborazione all’interno della ZFG possono riguardare:
    a. al fine dello sviluppo delle attività professionali e imprenditoriali, la promozione di appositi protocolli di intesa, accordi, convenzioni quadro con i soggetti istituzionali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, amministrazioni territoriali e statali, autonomie locali, banche e intermediari finanziari, oltre che l’affiancamento da parte di organi pubblici centrali e periferici;
    b. la condivisione con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza delle attività poste in essere dai soggetti di cui all’articolo 5, anche attraverso la loro presenza degli stessi all’interno della ZFG con Uffici nelle sedi decentrate.
    c. l’affiancamento da parte del sistema bancario alle aziende rientranti nella ZFG.

Articolo 7

(Agevolazione della Zona Franca Giovani)

  1. I soggetti di cui all’articolo 5, possono godere delle agevolazioni di seguito elencate, nel rispetto degli aiuti de minimis, di cui agli articoli 107 e 108 del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea:
    a. in deroga alla normativa vigente e per la durata dei sette anni, l’esenzione dell’imposta municipale unica (IMU) sugli immobili o sulle aree di proprietà ove si svolge l’attività di impresa e la riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) nella misura massima del 50% sulla quota variabile da stabilire con la deliberazione delle tariffe;
    b. in caso di locazione degli immobili o delle aree ove si svolge l’attività di impresa, l’applicazione del regime della cedolare secca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n.23;
    c. l’applicazione dell’esenzione dell’IMU anche per i soggetti che concedono in locazione immobili a canone concordato il cui utilizzo è destinato allo sviluppo delle attività rientranti nella ZFG;
    d. l’applicazione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 15 per cento per i contribuenti forfettari con il limite del fatturato di 65.000 euro;
    e. l’applicazione dell’aliquota IRPEF del 23 per cento per coloro che superano, per due esercizi consecutivi, il limite dei ricavi previsto per i contribuenti forfettari;
    f. l’applicazione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (IRES) al 18 per cento;
    g. l’esenzione dall’aliquota dell’imposta regionale delle attività produttive (IRAP);
    h. l’applicazione del credito d’imposta sugli investimenti effettuati attraverso l’utilizzo delle marginalità derivanti dalla propria attività.

  2. Nelle aree in cui sono istituite le ZFG, con apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per la concessione di agevolazioni amministrative nell’ambito delle procedure relative ad autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati, la cui adozione sia in capo all’amministrazione locale.

  3. L’Agenzia delle entrate verifica, con cadenza semestrale, che i soggetti beneficiari mantengano la loro attività nell’area della ZFG per tutta la durata dei sette anni dalla sua istituzione, provvedendo alla revoca dei benefici concessi, in caso di riscontrata violazione di quanto disposto dal decreto di cui al comma 2.